Giornata Mondiale del Diritto di Autore

26.04.2025

Celebrando la Creatività e l'Innovazione. A cura della nostra redazione

Il 23 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Diritto di Autore, una ricorrenza istituita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) per promuovere la consapevolezza e la protezione dei diritti di autore.

L'importanza del Diritto di Autore

Il diritto di autore è un aspetto fondamentale della proprietà intellettuale che protegge le opere creative, come libri, musica, film, software e altre espressioni artistiche. Questo diritto garantisce agli autori il controllo sulle loro opere e la possibilità di beneficiare economicamente della loro creatività.

Obiettivi della Giornata Mondiale del Diritto di Autore

La Giornata Mondiale del Diritto di Autore ha diversi obiettivi:

1. Promuovere la consapevolezza: aumentare la consapevolezza sull'importanza del diritto di autore e sulla sua protezione.

2. Proteggere la creatività: proteggere la creatività e l'innovazione degli autori e dei creatori.

3. Sviluppare la cultura: promuovere la cultura e l'arte attraverso la protezione dei diritti di autore.

Prima di effettuare un copia e incolla, accertati sempre dell'origine dell' immagine, del testo potrebbero essere potenzialmente protette da diritto di autore. 

Dispositivo dell'art. 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  1. a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  2. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
  3. b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  4. c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  5. d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
  6. [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;](1)
  7. f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
  8. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

    La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

    La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.